Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Tariffe dell'energia elettrica per le piccole imprese).
1. A decorrere dal 1o luglio 2012, per la definizione della tariffa di vendita di energia elettrica ai clienti non domestici con contratti in bassa-media tensione, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina il corrispettivo di potenza da addebitare all'utenza come prodotto della potenza mediamente prelevata, con riferimento all'anno solare, per il relativo corrispettivo unitario espresso in euro/KW.