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Legislatura XVI

Proposta emendativa 35.1.  nelle commissioni riunite I-X in sede referente riferita al C. 4940

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/02/2012  [ apri ]
35.1.

Sostituire il secondo comma con il seguente:
2. L'articolo 2477 del codice civile è così sostituito:

Art. 2477.
(Collegio sindacale, sindaco e revisione legale dei conti).

L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina del collegio sindacale, di un sindaco o di un revisore.
La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. In tale ipotesi, nel caso in cui non siano anche superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui al successivo terzo comma lettera c) ridotti ad un quarto, lo statuto può prevedere, in luogo del collegio sindacale, la nomina di un sindaco unico. La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4400.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

L'obbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale o dal sindaco, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di collegio sindacale di società per azioni.
L'assemblea che approva il bilancio in cui si verificano i presupposti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale o del sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

ident. 35.22.35.13.35.15.