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Legislatura XVI

Proposta emendativa 30.4.  nelle commissioni riunite I-X in sede referente riferita al C. 4940

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/02/2012  [ apri ]
30.4.

Al comma 1, sostituire l'alinea 3-ter con la seguente:
3-ter. È consentita, in quanto ritenuta automaticamente non rilevante, la variazione dei progetti di ricerca industriale, in termini soggettivi nel limite del 20 per cento dei soggetti, che rappresentano il raggruppamento proponente, in qualsiasi forma giuridica organizzato e fatto salvo il minimo di uno, purché nei limiti oggettivi di variazione del 20 per cento del costo del valore del progetto. La variazione in termini oggettivi di rappresentanza partecipativa fino al limite del 20 per cento del valore del progetto, nella fase di valutazione preventiva ai fini dell'ammissione al finanziamento, è possibile nel caso in cui il soggetto capofila comunichi che altri soggetti possano surrogare il soggetto rinunciatario o escluso per motivazioni di carattere economico-finanziario senza alterare la qualità, il valore e gli obiettivi del progetto.