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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.022.  nelle commissioni riunite I-X in sede referente riferita al C. 4940

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/02/2012  [ apri ]
3.022.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Semplificazioni procedurali in materia di protezione civile conseguenti alla sentenza n. 22/2012 della Corte Costituzionale).

1. Il comma 5-quinquies dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 è sostituito dal seguente: «A seguito delle dichiarazioni dello stato di emergenza, successive al 28 febbraio 2011, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, dopo avere verificato le disponibilità di cassa e le capacità finanziarie degli enti colpiti soggetti al patto di stabilità interno può autorizzare, con proprio decreto che definisca le compensazioni finanziarie ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, le Regioni interessate a derogare dai vincoli del patto di stabilità per un ammontare definito da suddividere fra Regioni e singoli comuni o province esclusivamente per opere di ripristino, manutenzione e prevenzione conseguenti allo stato di calamità».