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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.013.  nelle commissioni riunite I-X in sede referente riferita al C. 4940

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/02/2012  [ apri ]
3.013.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Norme per assicurare la trasparenza dei processi decisionali).

1. Al fine di implementare la trasparenza dei processi decisionali a livello nazionale nonché semplificare la normativa vigente in materia di rapporti tra portatori di interessi particolari e decisori pubblici, il Governo è autorizzato ad adottare, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei criteri generali e principi direttivi contenuti nel comma 2. Sullo schema di regolamento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, il regolamento può essere comunque emanato.
2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai seguenti criteri e principi:
a) garantire la trasparenza del processo decisionale, ed in particolare assicurare la conoscibilità dei portatori di interessi particolari anche attraverso l'istituzione di un apposito Elenco pubblico e la previsione di relazioni semestrali sull'attività posta in essere;
b) assicurare la partecipazione dei portatori di interessi particolari ai processi decisionali generali su basi egualitarie in particolare modo nella fase di attuazione dell'analisi di impatto della regolamentazione da parte delle Autorità competenti;
c) prevedere meccanismi di trasparenza per i finanziamenti da parte dei privati alle campagne elettorali, ai partiti politici, alle Fondazioni culturali, ai movimenti di opinione, anche attraverso la realizzazione di un sito internet specifico e di facile accessibilità
d) definire in modo omogeneo le nozioni di «decisore pubblico», «portatore di interessi particolari» e «processo decisionale» in coerenza con quanto elaborato dal Parlamento europeo;
e) consentire l'acquisizione al processo decisionale di elementi informativi e tecnici necessari per compiere scelte consapevoli ed agevolare l'individuazione delle responsabilità delle decisioni assunte;
f) indicare in modo esplicito le norme abrogate.

3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono abrogati:
a) gli articoli 4 e 7 della legge 2 maggio 1974 n. 195 e successive modificazioni;
b) l'articolo 4 della legge n. 659 del 1981 e successive modificazioni;
c) l'articolo 2 della legge 5 luglio 1982 n. 441 e successive modificazioni;
d) l'articolo 12 della legge 10 dicembre 1993 n. 515 e successive modificazioni;
e) l'articolo 14 della legge 28 novembre 2005 n. 246 e successive modificazioni l'articolo 6 della legge li novembre 2011 n. 180;
e) le disposizioni vigenti, anche di legge, incompatibili con il regolamento di cui al comma 1.