Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è aggiunto il seguente periodo: «Al fine di semplificare le attività di vendita diretta di prodotti agricoli non in forma itinerante, i comuni e le province possono istituire mercati riservati a questo tipo di vendita effettuata da parte degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto 20 novembre 2007, nel rispetto dei principi della trasparenza dei prezzi e del contenimento della spesa per i consumatori».