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Legislatura XVI

Proposta emendativa 24.18.  nelle commissioni riunite I-X in sede referente riferita al C. 4940

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/02/2012  [ apri ]
24.18.

Dopo la lettera i), inserire le seguenti:
i-bis) all'articolo 242, sostituire il comma 13 con il seguente:
13. La procedura di approvazione degli elaborati progettuali relativi al procedimento di bonifica si svolge in Conferenza di Servizi convocata dalla Regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, le autorizzazioni e le concessioni per la realizzazione degli interventi previsti, ivi compresi quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione. La relativa documentazione può essere anticipata in formato elettronico e deve pervenire ai componenti della conferenza di servizi i, almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni: dissenzienti espresse nel corso della Conferenza. Compete alla Provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la Regione entro i successivi 30 giorni. Ove la procedura di approvazione richieda, in tutto o in parte, la valutazione di impatto ambientale, la conferenza dei servizi deve essere integrata mediante la convocazione di almeno un rappresentante per ciascun organo competente in materia di VIA, al fine di garantirne la partecipazione. Il provvedimento approvato in sede di conferenza di servizi integrata sostituisce la valutazione di impatto ambientale. Ove alla conferenza di servizi non abbiano preso parte i soggetti competenti in materia di VIA, il provvedimento rilasciato dalle amministrazioni ordinariamente competenti ai sensi del presente articolo non comprende l'approvazione della procedura di VIA che potrà essere acquisita successivamente.
i-ter) all'articolo 252, sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Ai fini della completa attuazione del comma precedente, la procedura di approvazione degli elaborati progettuali relativi al procedimento di bonifica si svolge in Conferenza di Servizi convocata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, le autorizzazioni e le concessioni per la realizzazione degli interventi previsti e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione. Ove la procedura di approvazione richieda, in tutto o in parte, la valutazione di impatto ambientale, la conferenza dei servizi deve essere integrata mediante la convocazione di almeno un rappresentante per ciascun organo competente in materia di VIA, al fine di garantirne la partecipazione. Il provvedimento approvato in sede di conferenza di servizi integrata sostituisce la valutazione di impatto ambientale. La relativa documentazione può essere eventualmente anticipata in formato elettronico e deve pervenire ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire un'adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della Conferenza. Compete alla Provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la Regione entro i successivi 30 giorni.