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Legislatura XVI

Proposta emendativa 16.01.  nelle commissioni riunite I-X in sede referente riferita al C. 4940

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/02/2012  [ apri ]
16.01.

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. 16-bis.

1. Per sostenere lo sviluppo del sistema dei fondi pensione e promuovere la semplificazione dei relativi meccanismi in favore dei cittadini e della collettività, ottimizzandone l'utilizzo e l'impiego anche mediante appositi Investimenti finalizzati alla crescita del Paese, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce gli strumenti propri della garanzia in favore dei fondi pensione e degli altri enti previdenziali che investano parte delle proprie risorse per il finanziamento degli investimenti di cui ai comma 2.
2. Ai fondi pensione che, nell'ambito di apposite iniziative avviate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, investano parte delle loro risorse per il finanziamento di infrastrutture o di opere pubbliche, ovvero per la capitalizzazione di piccole e medie imprese, è garantito, oltre alla restituzione, a scadenza, dell'intero capitale, anche il 75 per cento del rendimento pattuito, ove lo stesso non fosse perseguibile per intero. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuate, a tal fine, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente.

3. Per il sostegno delle misure di cui ai commi 1 e 2, i ministeri interessati, indicati nel decreto di cui al comma 1, si avvalgono del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare in Italia, costituito ai sensi della risoluzione parlamentare n. 8-00072, dell'8 giugno 2010. Al Comitato sono attribuiti compiti di analisi e valutazione degli investimenti dei fondi pensione, e degli altri enti previdenziali interessati, in infrastrutture, opere pubbliche e potenziamento o capitalizzazione delle piccole e medie imprese meritevoli di sostegno. Al Comitato è altresì affidato il compito di coordinare le iniziative di promozione e formazione poste in essere dai fondi pensione e dagli altri enti e associazioni previdenziali interessati, nonché di consorziare le iniziative di investimento di quei fondi pensione che per dimensioni e patrimonio, non siano in grado di attivare, in autonomia, singoli finanziamenti.
4. In favore dei Comitato di cui al comma 3, a decorrere dall'anno 2012, è autorizzata la spesa annua di 1 milione di euro, da destinare anche al funzionamento del Comitato medesimo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.