«1. All'articolo 54, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso i titolari di patentini non sono tenuti a fare richieste scritte di acquisto nei confronti dei rivenditori né a registrare in appositi registri gli acquisti di generi di monopolio."»