Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:
Art. 14-bis.
(Semplificazione in materia di alcole e bevande alcoliche assoggettati ad accisa).
1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «esercizi di vendita» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini,».