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Legislatura XVI

Proposta emendativa 13.8.  nelle commissioni riunite I-X in sede referente riferita al C. 4940

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/02/2012  [ apri ]
13.8.

Al comma 1, lettera f):
al numero 3), al primo e secondo periodo, sostituire le parole:
licenza del con le seguenti: comunicazione al;
dopo il numero 3) aggiungere i seguenti:
3-bis) al settimo comma sostituire la parola: «licenza» con la seguente: «comunicazione»;
3-ter) l'ottavo comma è sostituito dal seguente: «il titolare della comunicazione indica nella medesima l'elenco dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambito territoriale. I suoi agenti sono tenuti a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell'agenzia per la quale operano.»;

conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
«2-bis. La comunicazione per il recupero stragiudiziale dei crediti per conto terzi di cui all'articolo 115, comma 7, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal presente decreto legge, autocertifica il possesso dei seguenti requisiti:
a) requisiti professionali e di specchiata onorabilità, cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea;
b) adempimento degli obblighi scolastici o possesso di un'esperienza lavorativa nel settore del recupero stragiudiziale dei crediti non inferiore a tre anni in qualità di legge rappresentante o di preposto;
c) non aver riportato condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a 3 anni per delitti non colposi in assenza di riabilitazione ex articolo 11 TULPS».
2-ter. Gli addetti operanti nel settore dei recupero stragiudiziale dei crediti; in qualsiasi forma contrattualizzati, sono tenuti a seguire periodici corsi di formazione in materia di tutela del credito, avente particolare riguardo alle seguenti normative:
a) antiriciclaggio;
b) gestione dei sistemi di informazione creditizia;
c) tutela della privacy;
d) tutela del consumatore.