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Legislatura XVI

Proposta emendativa 12.025.  nelle commissioni riunite I-X in sede referente riferita al C. 4940

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/02/2012  [ apri ]
12.025.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Compensazione dei debiti di fornitura).

1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:
«Art. 17-bis. - (Compensazione dei debiti di fornitura). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2013, contribuenti intestatari di conto fiscale di cui al comma 27 dell'articolo 78 della legge 27 dicembre 1991, n. 413, possono utilizzarlo per procedere alla compensazione dei crediti relativi alla fornitura di beni e servizi alle amministrazioni dello Stato, di cui siano titolari, a condizione che:
a) i crediti siano scaduti ed esigibili;
b) siano state ottemperati gli obblighi di legge e le obbligazioni derivanti dal contratto di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, nei termini e secondo le modalità indicati nel contratto stesso;
c) il contribuente abbia segnalato all'amministrazione debitrice la volontà di procedere alla compensazione.

2. I crediti possono essere compensati in tutto o in parte e sino a capienza del dovuto.
3. Il contribuente è tenuto a presentare al gestore del conto la documentazione necessaria a comprovare la titolarità del debito e la sua esigibilità, nonché ad indicare quali poste intenda compensare.
4. Il gestore del conto fiscale segnala separatamente all'Agenzia delle entrate le compensazioni avvenute e tutti gli elementi identificativi necessari. Mensilmente l'Agenzia provvede ad inviare alle Amministrazioni debitrici le compensazioni per debiti di fornitura, per gli adempimenti di propria competenza.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione sono emanate disposizioni attuative del presente articolo».

2. Le disposizioni dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come introdotto dal comma 1, si applicano nei limiti delle disponibilità del fondo di cui al comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come incrementate dal il comma 17 dell'articolo 10 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dal comma 2 dell'articolo 35 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1. Confluiscono nelle disponibilità del Fondo anche le risorse del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.