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Legislatura XVI

Proposta emendativa 12.02.  nelle commissioni riunite I-X in sede referente riferita al C. 4940

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/02/2012  [ apri ]
12.02.

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.

1. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi per i soggetti che svolgono attività d'impresa ovvero attività artistica o professionale, gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 dovranno contenere le sole informazioni previste dagli articoli 264 e 265 della Direttiva del Consiglio n. 2006/112/CE del 29 novembre 2006. Gli ulteriori dati e le informazioni necessarie per le attività di controllo ed accertamento, i dati e le informazioni previsti dalle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, riguardanti le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi così detti black list, nonché le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 dovranno essere richieste in un'unica comunicazione telematica.
Con successivi decreti del ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità e i termini per l'attuazione del presente comma.