Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
«6-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 5 del Regolamento (CE) n. 1071/2009, le imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 1,5 tonnellate, hanno l'obbligo di iscriversi all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, dimostrando il solo requisito dell'onorabilità.
6-ter. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del Regolamento (CE) n. 1071/2009, la funzione di gestore dei trasporti può essere esercitata per conto di una sola impresa iscritta all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi».