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Legislatura XVI

Proposta emendativa 11.6.  nelle commissioni riunite I-X in sede referente riferita al C. 4940

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/02/2012  [ apri ]
11.6.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) All'articolo 202:
1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale somma è ridotta del 20 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione»;
2) al comma 2, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero in forma elettronica»;
3) al comma 2, al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o in forma elettronica»;
4) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2.1. Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura, il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in forma elettronica, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L'agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia ricevuta della somma riscossa al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo».
5) al comma 2-bis, primo periodo, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «al secondo periodo del comma 1»;
6) al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora l'agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura, il conducente può effettuare il pagamento anche in forma elettronica».

Conseguentemente:
al medesimo articolo 11, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il Ministro dell'interno, sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, promuove la stipulazione di convenzioni con banche e intermediari finanziari, al fine di favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la diffusione dei pagamenti in forma elettronica previsti dall'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 1, lettera e-bis), del presente articolo.
1-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e della funzione pubblica, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada tramite posta certificata nei confronti dei trasgressori abilitati all'utilizzo della posta medesima, escludendo l'addebito delle spese di notificazione a carico di questi ultimi.»;
alla rubrica, sostituire le parole: e apparecchi di controllo della velocità con le seguenti:, apparecchi di controllo della velocità, notificazione e pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada.