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Legislatura XVI

Proposta emendativa 11.05.  nelle commissioni riunite I-X in sede referente riferita al C. 4940

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/02/2012  [ apri ]
11.05.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.
(Modalità di notifica infrazioni al codice della strada da parte dei veicoli e dei loro rimorchi).

A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo 16 decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, le infrazioni al codice della strada e le notifiche di tutte le Amministrazioni Pubbliche a carico di veicoli a motori e dei loro rimorchi, intestati a imprese costituite in forma societaria o a persone fisiche in possesso della posta certificata elettronica che lo richiedono, vengono comunicate in via esclusiva attraverso l'indirizzo di posta certificata.

A decorrere dall'entrata in vigore della suddetta norma, nell'Archivio nazionale dei veicoli e l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, istituiti dagli articoli 225 e 226 del nuovo codice della strada, si inserisce apposito campo denominato indirizzo di posta certificata.
I veicoli e i loro rimorchi, intestati a imprese costituite in forma societaria, immatricolati, reimmatricolati, soggetti ad aggiornamento di proprietà e/o di dati tecnici e a revisione periodica, a decorrere dall'entrata in vigore della presente norma devono obbligatoriamente riportare l'indirizzo di posta elettronica certificata. Analoga disposizione si attua per l'operazione di registrazione presso il P.R.A.
Tutte le persone fisiche intestatarie di veicoli o rimorchi e in possesso di posta certificata elettronica possono richiedere l'annotazione della stessa nell'Archivio Nazionale dei veicoli presso gli uffici periferici delle Direzioni Generali Territoriali dei Trasporti.
Per le operazioni di aggiornamento dati non effettuate con lo sportello telematico cooperante la direzione generale della motorizzazione provvede ad inoltrare al P.R.A. l'indirizzo di posta certificata.
All'atto dell'inserimento l'ufficio che regista il campo posta certifica elettronica provvede a rilasciare un apposito documento cartaceo dal quale constatare l'esattezza dello stesso.
L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nella banca dati della Direzione Generale della Motorizzazione e del P.R.A. e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria».