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Legislatura XVI

Proposta emendativa 11.04.  nelle commissioni riunite I-X in sede referente riferita al C. 4940

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/02/2012  [ apri ]
11.04.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.
(Misure di semplificazione del regime giuridico dei veicoli e soppressione del PRA).

1. A decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi cessano di essere sottoposti alle disposi zioni riguardanti i beni mobili registrati, di cui all'articolo 2683, numero 3), e all'articolo 2810, secondo e terzo comma del codice civile. Ai predetti autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si applicano, ai sensi del terzo comma dell'articolo 812 del codice civile, le disposizioni sui beni mobili, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma.
2. Gli atti che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono il diritto di proprietà, i diritti reali, anche di garanzia, la locazione con facoltà di acquisto, il sequestro conservativo e il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, sono registrati nell'Archivio nazionale dei veicoli istituito ai sensi degli articoli 225 e 226 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, per l'efficacia nei confronti dei terzi, ai sensi dell'articolo 2644 del codice civile. Gli stessi atti sono soggetti ad annotazione nella carta di circolazione.
3. A decorrere dalla medesima data di cui al primo comma, sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente articolo ed è soppresso il pubblico registro automobilistico di cui al regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510 e successive modificazioni, e di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814 e successive modificazioni.
4. Al personale dell'Automobile Club d'Italia, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, assicurando al Ministero delle infrastrutture le risorse umane necessarie all'espletamento dei compiti di cui al secondo comma.
5. Il personale dipendente di cui al quarto comma, che mantiene il trattamento economico in atto al momento della soppressione del pubblico registro automobilistico, è trasferito presso l'Autorità dei trasporti di cui all'articolo 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 o presso l'Agenzia del Territorio.
6. Il personale dipendente di cui al quarto comma, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL di comparto o di area, può essere ricollocato attraverso passaggio diretto mediante specifiche intese con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché mediante specifici accordi nella Conferenza Unificata di cui al Capo III del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
7. Entro il termine di cui al comma 1, con uno o più decreti regolamentari, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno, sono dettate disposizioni attuative della disciplina di cui al medesimo comma 1 ed è disciplinato il trasferimento all'Archivio nazionale dei veicoli, entro i successivi centottanta giorni, dei dati già acquisiti al pubblico registro automobilistico. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono determinati gli importi delle tariffe applicabili alle annotazioni di cui al comma 1, garantendo l'invarianza del gettito».