Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Semplificazioni in materia di certificazione dei requisiti psico-fisici per la conduzione di ciclomotori).
Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, recante «Nuovo Codice della Strada», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 116, comma 1-quater, il secondo periodo è sostituito dal seguente «L'accertamento dei predetti requisiti può essere eseguito, in alternativa alle figure mediche previste dall'articolo 119, comma 2, anche dal medico di medicina generale»;
b) all'articolo 119, comma 2, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: «L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rilascio o la conferma di validità della patente di categoria AM potrà, in alternativa a quanto disposto dal presente comma, essere eseguito anche dal medico di medicina generale».