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Legislatura XVI

Proposta emendativa 10.04.  nelle commissioni riunite I-X in sede referente riferita al C. 4940

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/02/2012  [ apri ]
10.04.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis
(Introduzione delle targhe automobilistiche personalizzate).

1. All'articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 8 è sostituito dal seguente: 8. Il richiedente l'immatricolazione o il trasferimento di proprietà di un autoveicolo o di un motoveicolo può domandare ed ottenere in tale sede, ferme, tranne l'assenza del marchio dello Stato e un massimo di 8 caratteri, le caratteristiche costruttive previste dalle disposizioni vigenti, le targhe di cui ai commi 1 e 2, nonché quelle per i ciclomotori, con una specifica combinazione alfabetica, numerica o alfanumerica, che varranno e saranno utilizzabili per il solo veicolo, individuato con il numero di telaio, al quale sono abbinate, con possibilità di nuovo abbinamento. Tali targhe sono fabbricate e consegnate dai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991 n. 264, previa verifica, presso il Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che la combinazione richiesta non sia già stata utilizzata. Il prezzo delle targhe previste dal presente comma è libero, con assoggettamento alla quota di maggiorazione di cui all'articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 285 del 1992 stabilita con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. I requisiti di abilitazione delle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, l'omologazione delle apparecchiature per la fabbricazione delle targhe così personalizzate, nonché i necessari procedimenti per l'attuazione del presente comma sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
b) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente comma: 11-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 8, nonché quelle di attuazione, fatti salvi gli eventuali profili penali, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1000,00 a euro 4.000,00.

2. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con quello delle Infrastrutture e dei Trasporti può stabilire che l'assegnazione di particolari combinazioni per le targhe personalizzate di cui all'articolo 100, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, avvenga con la corresponsione, direttamente o tramite incanto, di una tassa di concessione.