Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Semplificazione in materia di trasferimenti di trascrizione o concessione ipotecaria).
All'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, in materia di trascrizione o concessione d'ipoteca, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis) dopo la parola esclusione aggiungere le seguenti parole: delle servitù e, ed alla fine aggiungere le seguenti parole: ovvero individua sotto la propria responsabilità i titoli idonei a conseguire tale conformità.;
b) dopo il comma 1-bis) aggiungere il seguente comma:
"1-ter). Nel caso in cui siano stati omessi il riferimento o la dichiarazione di cui al comma 1-bis), gli atti possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo"».