Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Semplificazione in materia di trasferimenti di immobili da costruire).
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 (Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210), dopo la parola «compravendita» sono aggiunte le seguenti parole: «di immobili per i quali ricorrano le condizioni di cui alle lettere b) e d) all'articolo 1».