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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.3.  nelle commissioni riunite I-X in sede referente riferita al C. 4940

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/02/2012  [ apri ]
1.3.

Al comma 1, alinea «8», dopo le parole: alla Corte dei conti, aggiungere le seguenti: La Corte, fermo restando che le istanze dei privati volte a sollecitare l'esercizio del potere di autotutela da parte della amministrazione hanno una funzione di mera denuncia o sollecitazione e non creano in capo alla medesima amministrazione alcun obbligo di provvedere, non dando luogo a formazione di silenzio inadempimento in caso di mancata definizione dell'istanza, procede all'esercizio dell'azione erariale nei casi in cui sia stato accertato, nei termini di cui al periodo precedente, l'inadempimento all'obbligo per l'amministrazione di pronunciarsi sull'istanza volta ad ottenere un provvedimento, quantificando il danno risarcibile, nei modi previsti dalla normativa vigente, eventualmente anche con riguardo soltanto al tempo perduto e all'incertezza prodottasi nel soggetto privato a causa dell'inosservanza, dolosa o gravemente colposa, del termine di conclusione del procedimento. Nella quantificazione del danno risarcibile, la Corte tiene conto, in ogni caso, del grado di efficienza raggiunto dagli uffici dell'amministrazione interessata all'epoca dei fatti e della natura dell'interesse sotteso all'istanza del privato.