stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa Ta.50.78. in Assemblea riferita al C. 4940-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/03/2012  [ apri ]
(Testo alternativo dei relatori di minoranza, onorevoli Vanalli e Fava).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 50.

1. Allo scopo di consolidare e sviluppare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone l'autonomia gestionale secondo criteri di flessibilità e valorizzando la responsabilità e la professionalità del personale della scuola, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le linee guida per conseguire le seguenti finalità:
a) potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, attraverso la la realizzazione, in via sperimentale dell'autonomia amministrativa e finanziaria delle istituzioni scolastiche. Attribuzione alle istituzioni scolastiche interessate della «quota capitaria», in modo da garantire, attraverso la qualificazione e la razionalizzazione della spesa, le risorse necessarie per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento, nonché per il riequilibrio di situazioni di svantaggio. La quota capitaria è costituita da due tipi di assegnazioni:
1) le assegnazioni ordinarie, stabilite sulla base di parametri oggettivi per la determinazione dei fabbisogni, (numero effettivo degli alunni iscritti a ogni istituzione scolastica, costo medio per alunno, calcolato in relazione al contesto territoriale, tipologia dell'istituto, caratteristiche qualitative delle proposte formative, esigenza di garantire stabilità nel tempo ai servizi di istruzione e di formazione offerti, nonché a criteri di equità e di eccellenza, attribuzione alla scuola di un organico secondo parametri e criteri anche pluriennali stabiliti in conformità alle deliberazioni approvate dalle single istituzioni; riqualificazione della spesa per il personale al fine della miglior efficacia nell'erogazione del servizio dell'istruzione);
2) le assegnazioni straordinarie, finalizzate alla copertura di spese imprevedibili potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, anche attraverso l'eventuale ridefinizione, nel rispetto della vigente normativa contabile, degli aspetti connessi ai trasferimenti delle risorse alle medesime, previo avvio di apposito progetto sperimentale;
a-bis) ridefinizione, in via sperimentale, della rete scolastica territoriale sulla base di parametri oggettivi, che consentano il dimensionamento del numero minimo e massimo degli alunni;
b) definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un organico dell'autonomia, funzionale all'ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno ai diversamente abili e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico;
c) costituzione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie, anche attraverso forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
d) definizione di un organico di rete per le finalità di cui alla lettera c) nonché per l'integrazione degli alunni diversamente abili, la prevenzione dell'abbandono e il contrasto dell'insuccesso scolastico e formativo, specie per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica;
e) costituzione degli organici di cui alle lettere b) e d), sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze che ne determinano la rimodulazione annuale. Ai fini della definizione degli organici funzionali le competenze sono esercitate dall'organo di rete, nei limiti e con le modalità stabiliti dall'accordo stipulato tra le istituzioni scolastiche consorziate. In particolare, le istituzioni che si associano in rete possono applicare le seguenti modalità e criteri:
1) ai fini della copertura dell'orario settimanale a tempo pieno, nell'ambito di un'organizzazione della didattica improntata all'unitarietà della programmazione e alla sua articolazione flessibile, le istituzioni scolastiche possono raddoppiare i criteri per l'utilizzazione del doppio organico per gli insegnanti;
2) l'utilizzazione degli organici funzionali di rete, per incarichi di almeno un anno, eventualmente rinnovabili;
3) la chiamata nominativa dei docenti incaricati a tempo indeterminato o poliennale appartenenti agli organici di altra istituzione scolastica della regione per particolari attività ed insegnamenti, non facenti parte del curriculum obbligatorio, definito dal regolamento di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tramite motivata deliberazione del consiglio dell'istituzione scolastica al fine di attuare progetti, programmi e attività, per il tempo previsto per l'espletamento del compito stabilito nel contratto di incarico. Con le stesse modalità la chiamata nominativa può essere utilizzata per l'impiego di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
e-bis) aggiornamento permanente dei docenti per la realizzazione di percorsi di innovazione nel campo della didattica, attraverso la creazione, a livello regionale di un «Centro per la formazione continua del personale insegnante», che operi in stretta collaborazione con gli atenei e le istituzioni scolastiche del territorio, dotato di autonomia amministrativa, le cui risorse sono trasferite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle singole Regioni interessate.

2. Le istituzioni che aderiscono al progetto sperimentale, di cui al comma 1 si dotano di autonomia statutaria e istituiscono gli organi di autogoverno, disciplinandone il funzionamento secondo i princìpi e le modalità indicate nel proprio statuto.

Testo alternativo del relatore di minoranza, Testo alternativo del relatore di minoranza