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Legislatura XVI

Proposta emendativa Ta.49.77. in Assemblea riferita al C. 4940-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/03/2012  [ apri ]
(Testo alternativo dei relatori di minoranza, onorevoli Vanalli e Fava).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 49.

1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 1, lettera m), secondo periodo, tra la parola: «durata» e la parola: «quadriennale» è inserita la seguente: «massima»;
2) al comma 1, lettera p), le parole: «uno effettivo e uno supplente scelti dal Ministero tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso» sono sostituite dalle seguenti: «uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;
3) al comma 9: al primo periodo, tra le parole: «organi collegiali» e: «delle università» sono inserite le seguenti: «e quelli monocratici elettivi»;
b) all'articolo 6:
1) al comma 4, primo capoverso, aggiungere il seguente periodo: «L'assegnazione dei corsi e moduli curriculari ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti di ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del presidente della Repubblica è subordinata all'assenza di domanda di affidamento per gli stessi corsi e moduli curriculari da parte dei professori di ruolo, i quali hanno la precedenza.»;
2) al comma 4, ultimo capoverso, aggiungere infine il seguente periodo: «Tale compenso, misurato in termini di didattica frontale, non può comunque essere inferiore alle 40 euro per ciascuna ora»;
c) all'articolo 7:
1) al comma 5 le parole: «corsi di laurea» sono soppresse;
d) all'articolo 8, dopo il comma 3, inserire il seguente: comma 3 bis - Il numero di professori ordinari non può eccedere il 30 per cento del corpo docente di ciascuna Università;
e) l'articolo 10 è abrogato;
f) all'articolo 12, comma 3, le parole da: «individuate» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «che sono già inserite tra le università non statali legalmente riconosciute, subordinatamente al mantenimento dei requisiti previsti dai provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettere a) e b)»;
g) all'articolo 15, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «agli articoli» è inserita la seguente: «16,»;
h) all'articolo 16, comma 4, le parole: «dall'articolo 18» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 18 e 24, commi 5 e 6»;
i) al medesimo articolo di cui alla lettera g) comma 3, la lettera m) è abrogata;
l) all'articolo 18:
1) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «procedimento di chiamata» sono inserite le seguenti: «sulla Gazzetta Ufficiale,»;
2) al comma 3 le parole da: «di durata» e fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a)»;
3) dopo il comma 4 inserire il seguente:
«4-bis. In relazione alle chiamate dirette nei ruoli dei docenti di studiosi ed esperti stranieri o italiani impegnati all'estero, gli interventi di cofinanziamento, non possono superare il 30 per cento del costo della qualifica corrispondente»;
4) al comma 5, lettera e), sono soppresse le parole: «a tempo indeterminato»;
5) al comma 5, lettera f), le parole: «da tali amministrazioni, enti o imprese, purché» sono soppresse;
m) all'articolo 21:
1) al comma 2 le parole: «valutazione dei risultati» sono sostituite dalle seguenti: «selezione e valutazione dei progetti di ricerca»;
2) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, purché nell'elenco predetto sia comunque possibile ottemperare a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo. In caso contrario si procede a costituire un nuovo elenco con le modalità di cui al comma 1. L'elenco ha validità biennale e scaduto tale termine è ricostituito con le modalità di cui al comma 1.»;
3) al comma 5 le parole: «tre componenti che durano in carica tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due componenti che durano in carica quattro anni»;
n) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

Articolo 22.
(Contratti di diritto privato per attività di ricerca).

1. Al fine di sviluppare il capitale umano dedicato alla Ricerca, e attrarre nuovi talenti, nonché per favorire la qualificazione di nuove competenze nel settore della Ricerca scientifica e tecnologica, le università, secondo le norme stabilite dai rispettivi statuti e con i vincoli derivanti dalle disponibilità di bilancio, possono stipulare contratti di diritto privato, la cui durata non può comunque complessivamente eccedere i quattro anni, rinnovabili una sola volta, per lo svolgimento di attività di ricerca prioritarie e innovative. Tali contratti sono riservati ai possessori del titolo di dottorato di ricerca o di un curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione dei professori e dei ricercatori universitari di ruolo.
2. I contratti di cui al comma 1 stabiliscono obblighi e retribuzione. Essi danno luogo a rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo parziale. Il contratto non è compatibile con la partecipazione a corsi di dottorato di ricerca. Il titolare di un contratto in servizio presso amministrazioni pubbliche ha diritto al mantenimento del posto con o senza corresponsione di assegni. Non è ammesso il contemporaneo pagamento della retribuzione contrattuale e dello stipendio.
3. Le università sono altresì autorizzate a stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili anche con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato ed enti di ricerca pubblici e privati.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli enti pubblici di ricerca.
5. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli previsti dalla presente legge.
o) all'articolo 23, comma 1:
1) al primo periodo, dopo la parola: «oneroso» sono inserite le seguenti: «di importo, coerente con i parametri stabiliti, con il decreto di cui al comma 2», dopo le parole: «attività di insegnamento» sono inserite le seguenti: «di alta qualificazione» e le parole da: «che siano dipendenti» fino alla fine del periodo sono soppresse;
p) all'articolo 24:
1) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «pubblicità dei bandi» sono inserite le seguenti: «sulla Gazzetta Ufficiale,»;
2) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
«9-bis. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.»;
q) all'articolo 25:
1) aggiungere il seguente comma:
«comma 1-bis. Per i ricercatori universitari l'età di collocamento a riposo è fissata a 70 anni».
r) all'articolo 29:
1) al comma 9, dopo le parole: «della presente legge» sono inserite le seguenti: «e di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230»;
2) al comma 11, lettera c), dopo la parola: «commi» è inserita la seguente: «7,».

2. All'articolo 4, comma 78, primo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole da: «al medesimo» fino a: «anzianità di servizio».
3. Dalle disposizioni di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3:
b) «2-bis. Le province e i comuni, singoli o associati, hanno facoltà di attivare interventi complementari di sostegno al diritto allo studio universitario»;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le regioni per il raggiungimento delle finalità della presente legge. A tale scopo stipulano accordi o convenzioni per la realizzazione di specifiche attività»;
b) il comma 3 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
«3. La Consulta è presieduta dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed è composta da cinque rappresentanti delle università, da cinque rappresentanti delle regioni nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, da cinque rappresentanti delle province e da cinque rappresentanti di comuni membri dell'associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) che ospitino almeno una sede universitaria»;
c) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:
«d) le borse di studio, assegnate ai sensi dell'articolo 8, non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo attribuite, tranne che con quelle assegnate per concorso da province e da comuni, singoli o associati, e con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere volte a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti»;
d) all'articolo 8 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Le province e i comuni, singoli o associati, hanno facoltà di stabilire annualmente, con apposita previsione di bilancio, una quota di fondi destinati all'erogazione di borse di studio per studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di diploma e di laurea nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti ai sensi dell'articolo 4 e secondo le procedure selettive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c)».

2. Gli interventi delle province e dei comuni, singoli o associati, di cui all'articolo 3 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo, hanno la finalità di realizzare un sostegno complementare agli interventi regionali per il diritto agli studi universitari. Tali interventi sono erogati con borse di studio mediante concorso e possono essere destinati a ridurre i costi del pagamento delle rette universitarie e del trasporto. Tali interventi hanno altresì lo scopo di favorire gli studenti universitari capaci e meritevoli che risiedono nella provincia e nei comuni, singoli o associati, che non hanno raggiunto i requisiti economici di accesso alle graduatorie dei bandi regionali e che sono impossibilitati a trasferirsi nel comune sede dell'università.
3. I fondi destinati dalle province e dai comuni, singoli o associati, per la realizzazione degli interventi complementari al diritto agli studi universitari di cui al comma 2 possono essere integrati con fondi provenienti da enti e da istituzioni privati.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Testo alternativo del relatore di minoranza, Testo alternativo del relatore di minoranza