stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa Ta.24.62. in Assemblea riferita al C. 4940-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/03/2012  [ apri ]
(Testo alternativo dei relatori di minoranza, onorevoli Vanalli e Fava).

Sostituirlo con il seguente: Art.24. 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 188-ter è sostituito con il seguente:
«Art. 188-ter. Sistema elettronico per il controllo dei rifiuti (Sistema). 1. Al fine di assicurare che la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti speciali, nonché il trasporto e la gestione dei rifiuti urbani nel territorio della regione Campania siano eseguiti in condizioni tali da garantire la protezione dell'ambiente e della salute umana, nonché per semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili a carico delle imprese, a decorrere dal 1o gennaio 2012 è istituto presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Sistema elettronico per il controllo dei rifiuti lungo la loro intera catena di gestione, di seguito denominato «Sistema», volto a garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale e il controllo dei rifiuti speciali.
2. Il Sistema sostituisce, anche gradualmente, i registri di carico e di scarico nonché il formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e il modello unico di dichiarazione di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, basati su sistemi cartacei, e contiene tutti i dati relativi alla quantità, alla qualità, alla natura, all'origine dei rifiuti, alla destinazione, alla frequenza di raccolta e al mezzo di trasporto e, ove necessario al metodo di trattamento previsto per i rifiuti, assicura la fornitura, su richiesta, di tali informazioni alle autorità competenti.
3. A decorrere dalla data della sua entrata in funzione il Sistema sostituisce il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) abrogato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare subentra, dalla data di entrata in vigore della presente legge, in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al soppresso SISTRI. A tale fine sono trasferite al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le relative risorse finanziarie, umane e strumentali.
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita i compiti di coordinamento e di gestione per l'esercizio delle funzioni del Sistema e, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, provvede in forma autonoma, o secondo affidamenti che rispettano i princìpi e le modalità di conferimento dei servizi pubblici previsti dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, alla gestione e allo sviluppo del Sistema.
6. Il Sistema è obbligatorio per:
a) i produttori di rifiuti speciali pericolosi, compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
b) i produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, con più di venti addetti, nonché le imprese e gli enti che effettuano operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti e che producono per effetto di tale attività rifiuti non pericolosi, indipendentemente dal numero di addetti. Ai fini della presente lettera, nella determinazione del numero di addetti si computano le unità occupate complessivamente con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato ovvero come socie di società che partecipano all'attività. I periodi lavorativi inferiori all'anno sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite. In caso di frazioni si arrotonda all'intero superiore o inferiore più vicino;
c) i commercianti e gli intermediari, entrambi non detentori, di rifiuti speciali;
d) i consorzi istituiti per il recupero o per il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti speciali che organizzano la gestione di tali rifiuti speciali per conto dei consorziati;
e) i soggetti che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento di rifiuti speciali;
f) i soggetti, anche di nazionalità estera, che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale. Nel caso di trasporto navale, l'armatore o il noleggiatore che effettua il trasporto o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al Sistema dall'armatore o noleggiatore medesimi;
g) in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria ovvero dell'impresa che effettua il successivo trasporto;
h) i soggetti che trasportano e gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della regione Campania, con esclusione dei comuni relativamente ai rifiuti urbani prodotti.

7. I soggetti eventualmente non obbligati ad aderire al sistema ai sensi del comma 6 possono aderire al medesimo Sistema su base volontaria.
8. Previa verifica dell'effettiva funzionalità del Sistema e garantendo un'accertata semplicità di utilizzo per i soggetti di minori dimensioni, l'obbligo di cui al comma 6 può essere esteso, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, agli altri soggetti non obbligati, al fine di realizzare un sistema unico di tracciabilità dei rifiuti. Lo schema del decreto di cui al periodo precedente è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere vincolante da parte delle competenti Commissioni parlamentari per i profili ambientali e produttivi, entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione.
9. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, sentite le associazioni rappresentative dei soggetti obbligati di cui al comma 6, le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche nonché le associazioni o gli organismi che rappresentano i produttori di sistemi informatici nel settore della gestione dei rifiuti, entro novanta giorni dal termine di cui al comma 2, sono stabilite le modalità di realizzazione e di gestione del Sistema, nonché le modalità di interoperabilità con i software gestionali aziendali e di erogazione dei servizi di supporto, nel rispetto dei princìpi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di libera prestazione dei servizi e di evidenza pubblica, ove ciò si renda necessario ai fini dell'affidamento concorrenziale della gestione dello stesso Sistema, nonché nel rispetto dei seguenti obiettivi fondamentali:
a) conciliare l'interesse pubblico a tracciare i movimenti dei rifiuti con le esigenze operative del lavoro, garantendo il controllo senza causare danno all'economia reale;
b) rendere semplice l'utilizzo del Sistema attraverso regole minime e facili da applicare riducendo il più possibile tutti i casi particolari che richiedono un'analisi specifica prima dell'applicazione del Sistema;
c) applicare il Sistema a tutti i soggetti prevedendo che gli adempimenti, quali l'iscrizione, la movimentazione e la registrazione, a carico dei produttori, in particolare di quelli di minori dimensioni, possano essere delegati agli operatori professionali, quali trasportatori, soggetti che effettuano lo smaltimento o il recupero, commercianti e intermediari non detentori, associazioni di categoria;
d) introdurre la trasposizione in digitale del sistema cartaceo vigente, in particolare consentendo ai trasportatori professionali, che nel corso del trasporto sono gli effettivi detentori del rifiuto, di emettere i documenti di trasporto del Sistema per conto dei produttori e di interagire in tempo reale con il Sistema al fine di fornire le necessarie informative;
e) disporre l'entrata in funzione del Sistema in maniera graduale sulla base di specifici programmi temporali effettuando test scadenzati nel tempo, su soggetti pilota fino alla completa operatività del Sistema;
f) prevedere meccanismi di revisione periodica del Sistema a regime che recepiscano immediatamente dal territorio disfunzioni da regolare, anche istituendo un gruppo di lavoro permanente che esamini le istanze ricevute dagli iscritti e fornisca risposte in tempi brevi;
g) prevedere che gli oneri di gestione e di funzionamento del Sistema siano posti a carico dei soggetti ad esso obbligati;
h) prevedere eventuali esenzioni per tipologie di rifiuti che non presentano aspetti di particolare criticità ambientale e per specifiche categorie di produttori per i quali l'applicazione non è di rilevante importanza;
i) garantire tempi congrui per consentire l'adeguamento dei sistemi informatici aziendali al Sistema nel rispetto di precise specifiche tecniche pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
l) obbligare anche i trasportatori esteri che operano sul territorio italiano a utilizzare il Sistema o a collegarsi allo stesso.

10. Con il medesimo decreto di cui al comma 9 sono altresì determinate le eventuali modalità con cui gli strumenti e i prodotti realizzati nell'ambito del soppresso SISTRI possono essere utilizzati nell'ambito dell'esercizio del funzionamento del Sistema.
11. In materia di sanzioni relative al Sistema si applicano le disposizioni sul ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
12. Nelle more dell'entrata in funzione del sistema, resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti in particolare dell'articolo 188-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
13. Dalla data dell'entrata in vigore del decreto di cui al comma 9 sono abrogati:
a) il comma 1116 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) l'articolo 14-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
c) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 188-bis, l'articolo 260-bis e l'articolo 260-ter;
d) il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52 e successive modificazioni;
e) il comma 1, lettera b), dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
f) l'articolo 36, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.205, limitatamente al capoverso «articolo 260-bis»;
g) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 e successive modificazioni;
e) i commi 2 e 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
i) il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 novembre 2011 m) i commi 3, 3-bis e 4 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216.».
b) all'articolo 109 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole da: «è rilasciata» a: «smaltimento alternativo» sono sostituite dalle seguenti: «è rilasciata, previa verifica dell'impossibilità tecnica o economica del loro utilizzo ai fini di ripascimento o di recupero o per la realizzazione di opere marittime, dalla regione, fatta eccezione per gli interventi ricadenti in aree protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, per i quali è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,»;
2) al comma 3, dopo la parola «autorizzazione» è inserita la seguente «regionale»;
c) all'articolo 216-bis, comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, le autorità competenti possono autorizzare, nel rispetto della normativa comunitaria, le operazioni di rigenerazione degli oli usati anche in deroga all'allegato A, tabella 3, del decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392, fermi restando i limiti stabiliti dalla predetta tabella in relazione al parametro PCB/PCT».

Testo alternativo del relatore di minoranza, Testo alternativo del relatore di minoranza