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Legislatura XVI

Proposta emendativa 61.6. in Assemblea riferita al C. 4940-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/03/2012  [ apri ]
61.6.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile è sostituito dal seguente:
I contratti di cui al primo comma, sottoscritti con firma digitale nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la Sottoscrizione dei documenti informatici, ovvero redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese entro trenta giorni, a cura di un intermediario abilitato al deposito degli atti nel registro delle imprese di cui all'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, ovvero a cura del notaio rogante o autenticante.