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Legislatura XVI

Proposta emendativa 56.02. in Assemblea riferita al C. 4940-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/03/2012  [ apri ]
56.02.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

1. Al fine di contrastare l'evasione fiscale sulle locazioni degli immobili a scopo turistico, a decorrere dal periodo di imposta in corso, i canoni di locazione relativi ai contratti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono assoggettati ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione. Sul canone di locazione stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento.
2. Soggetti passivi della cedolare di cui al comma 1 sono esclusivamente le persone fisiche titolari del diritto di proprietà dell'immobile locato. Le persone fisiche che esercitano attività di impresa, le società e gli enti non commerciali continuano ad assoggettare i redditi sui canoni da locazione a finalità turistica nei modi ordinari.
3. La cedolare deve essere versata al Comune dove l'immobile è situato. Allo stesso Comune il proprietario è tenuto a comunicare, entro 72 ore dalla consegna dell'immobile, copia del contratto di locazione e a presentare la ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'imposta. La consegna del contratto e della ricevuta possono avvenire anche in via telematica.
4. Una quota pari al 21 per cento dell'imposta pagata dai proprietari viene trattenuta dal Comune, che procede a versare all'erario la rimanente quota.
5. Il reddito assoggettato a cedolare:
1) è escluso dal reddito complessivo;
2) su di esso e sulla cedolare stessa non possono essere fatti valere oneri deducibili e detrazioni;
3) deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (determinazione dell'Isee, determinazione del reddito per essere considerato a carico).

6. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate sono autorizzati ad emanare uno o più provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui al presente articolo.
7. Ad eventuali oneri, non compensati dal maggior gettito atteso, derivanti dall'applicazione della presente norma, si provvede per un importo di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012-2014 mediante riduzione lineare degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5 lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dei Programmi del Ministero dell'economia e delle finanze.