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Legislatura XVI

Proposta emendativa 53.5. in Assemblea riferita al C. 4940-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/03/2012  [ apri ]
53.5.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. Al fine di ridurre i consumi energetici delle pubbliche amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 18 aprile 2006, n. 196, attraverso la realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica, con l'esclusione degli interventi relativi ad impianti fotovoltaici, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di garanzia per la copertura dei rischi derivanti da operazioni di credito a favore delle ESCO, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, certificate ai sensi dell'articolo 16 del medesimo decreto legislativo, costituito da beni immobili rientranti nel patrimonio disponibile dello Stato individuati con provvedimento dell'Agenzia del demanio da adottarsi nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Gli interventi ammessi ai benefici del Fondo di garanzia sono preventivamente approvati dall'ENEA, senza ulteriori oneri a carico del bilancio pubblico.
9-ter. La percentuale dell'importo corrispondente all'effettivo risparmio conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al comma che precede da corrispondere alla ESCO quale corrispettivo per l'attività svolta non può superare l'80 per cento.
9-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per l'accesso al fondo di cui al comma 9-bis.