stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.03. in Assemblea riferita al C. 4940-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/03/2012  [ apri ]
5.03.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di iscrizione, cancellazione e registrazione nell'anagrafe della popolazione residente).

1. Al fine della richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, il richiedente deve provare la disponibilità di un alloggio. Con provvedimento dell'ufficiale di anagrafe sono stabiliti i criteri e le condizioni di idoneità abitativa e gli atti ritenuti idonei ad attestare la disponibilità dell'alloggio.
2. Nel caso in cui la richiesta di iscrizione di cui al comma 1 sia presentata da uno straniero deve inoltre essere presentata anche la dichiarazione dei redditi o un altro documento equivalente dal quale si può desumere l'attestazione del reddito minimo annuo derivante da fonti lecite di cui all'articolo 29, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come da ultimo modificato dall'articolo 3 della presente legge.
3. Con decreto emanato dal Ministro dell'interno sono definite le linee guida alle quali si devono attenere i provvedimenti dell'ufficiale di anagrafe di cui al comma 1.
4. Gli accertamenti previsti dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 del regolamento cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, relativi alla cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità della persona interessata, sono fissati nel numero di tre e devono essere eseguiti a intervalli di tre mesi.
5. Le registrazioni nell'anagrafe della popolazione residente effettuate dall'ufficiale di anagrafe ai sensi dell'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono essere effettuate solo a condizione che egli sia in possesso o che sia stata messa a sua disposizione la documentazione necessaria a comprovare le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 7 e 14 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente dalla Repubblica n. 223 del 1985, e successive modificazioni.
6. Qualora la documentazione di cui al comma 5 risulti carente, ai fini della registrazione anagrafica, l'ufficiale di anagrafe invita gli interessati a integrare la documentazione nel termine di trenta giorni dal ricevimento della medesima richiesta. Decorso inutilmente tale termine senza che l'interessato abbia ottemperato, la richiesta deve intendersi respinta.
7. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, con proprio provvedimento, apporta le modifiche necessarie agli articoli 7, 11 e 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, al fine di adeguarli a quanto disposto dal presente articolo.