Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47-bis.
(Interpretazione autentica della disciplina del canone televisivo).
1. Sono considerati apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del regio decreto legge n. 246 del 21 febbraio 1938, esclusivamente quelli per i quali tale ricezione rappresenta la funzione tecnologica prevalente.