stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 37.05. in Assemblea riferita al C. 4940-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/03/2012  [ apri ]
37.05.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Disposizioni in materia di registrazione semplificata dei medicinali omeopatici).

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Per i medicinali di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 16, il modello di cui al comma 2 non può prevedere la presentazione del modulo 4 di cui all'allegato 1 del presente decreto. Nel caso In cui il medicinale contenga additivi ovvero contaminanti, il legale rappresentante dell'azienda produttrice presenta autocertificazione recante l'indicazione degli additivi ovvero dei contaminanti utilizzati nonché dei relativi fornitori.
2-ter. Al fini della registrazione è richiesto il pagamento di un corrispettivo da versare all'Agenzia Italiana del Farmaco, determinato con decreto del Ministro della Salute, da emanarsi entro il 31 maggio 2012.».