Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
1. All'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1, le parole: «sussistendone le ragioni di interesse pubblico», sono sostituite dalle seguenti: «solo ed esclusivamente in caso di pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica e la difesa nazionale».