Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Soppressione dei consorzi di Bonifica).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono soppressi i consorzi di bonifica di cui al Regio Decreto 13 febbraio 1933 n. 215.
2. I compiti e le funzioni dei consorzi di bonifica soppressi ai sensi del comma 1, sono trasferiti alle regioni territorialmente competenti.