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Legislatura XVI

Proposta emendativa 60.022. in Assemblea riferita al C. 4940-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/03/2012  [ apri ]
60.022.

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Soppressione delle comunità montane).

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le Regioni adottano disposizioni finalizzate a prevedere la soppressione delle comunità montane, isolane e di arcipelago esistenti, disciplinando l'attribuzione delle funzioni già spettanti a tali comunità, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme istituzionali, assegnato all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari, è autorizzato ad adottare i provvedimenti di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Il provvedimento adottato in sede di esercizio del potere sostitutivo disciplina l'attribuzione delle funzioni già spettanti a tali comunità, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 118 della Costituzione.