Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis. - (Modifiche alla legge 1o agosto 2002, n. 166). - 1. All'articolo 5, comma 2, della legge lo agosto 2002, n. 166, le parole: «nel caso in cui le gare di appalto per la realizzazione dei lavori siano andate deserte per almeno due volte» sono sostituite con le seguenti: «aggiornati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto e vigenti in ciascuna regione».