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Legislatura XVI

Proposta emendativa 41.05. in Assemblea riferita al C. 4940-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/03/2012  [ apri ]
41.05.

Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Misure per la somministrazione non assistita per le attività di produzione e trasformazione alimentare).

1. Al fine di garantire la libertà di concorrenza in condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale, nonché di assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accesso all'acquisto di prodotti alimentari, è consentita alle imprese artigiane ed alle piccole imprese di produzione e trasformazione alimentare fattività di vendita per il consumo immediato dei prodotti, purché in misura prevalente di propria produzione, utilizzando i locali, le attrezzature e gli arredi dell'azienda, comprese le eventuali superfici pertinenti aperte al pubblico, con (esclusione del servizio assistito di somministrazione e ferma restando (osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie. Il comma 2-bis dell'articolo 4 del Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.
2. Le imprese artigiane e le piccole imprese di produzione e trasformazione alimentare, operanti in locali che per propria struttura non possono essere resi conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di somministrazione degli alimenti e delle bevande, possono svolgere anche fattività di somministrazione assistita, purché avente ad oggetto alimentari prodotti prevalentemente dall'impresa stessa, utilizzando arredi ed attrezzature di dimensioni congrue all'ampiezza ed alla capacità ricettiva dei medesimi locali, comprese le eventuali superfici pertinenti aperte al pubblico e ferma restando l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.