Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 135, aggiungere il seguente comma:
«3. Ove sia attivata la garanzia di subentro, il garante può liberarsi da ogni onere e obbligo, compreso quanto eventualmente dovuto a titolo di garanzia di buon adempimento ai sensi dell'articolo 113 del Codice, con il pagamento totale di una somma pari al 40 per cento della differenza tra importo del contratto e importo dei lavori contabilizzati al momento della attivazione della garanzia di subentro, in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo del contratto».
Conseguentemente, all'articolo 132 aggiungere il seguente comma:
3. La garanzia di cui all'articolo 113 del Codice si estingue nel caso in cui il garante abbia esercitato il diritto di liberarsi della garanzia di subentro con il pagamento dell'intera somma individuata come limite di garanzia ai sensi dell'articolo 135, comma 3.