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Legislatura XVI

Proposta emendativa 15.03. in Assemblea riferita al C. 4940-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/03/2012  [ apri ]
15.03.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Misure di trasparenza sulle dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro).

1. La lettera di dimissioni volontarie o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è sottoscritta, a pena di nullità, dalle parti interessate su di un apposito modulo reso gratuitamente disponibile dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, riportante la data di richiesta, quella di emissione e il codice numerico di identificazione. La validità del modulo è di quindici giorni dalla data di emissione.
2. Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 1, si intendono tutti i contratti relativi ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i contratti di collaborazione di natura occasionale di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile, per cui l'associato fornisce prestazioni lavorative e in cui i redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche e le modalità di richiesta e rilascio dei moduli di cui al comma 1, anche per via telematica, nonché, mediante apposite convenzioni, per il tramite dei patronati e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
4. I datori di lavoro e i committenti sono tenuti a comunicare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai lavoratori e ai prestatori d'opera titolari dei contratti di cui al comma 2, stipulati antecedentemente o successivamente all'approvazione della presente legge, le nuove modalità di recesso.
5. Ai datori di lavoro e ai committenti che, entro il termine di un mese dall'approvazione della presente legge o dalla decorrenza dei nuovi contratti, non adempiano all'obbligo di cui al comma 4 è irrogata da parte delle competenti Direzioni Provinciali del Lavoro una sanzione amministrativa compresa tra euro 200 e euro 500 per ogni lavoratore verso cui è stata è omessa la comunicazione prevista.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.