Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le imprese di spedizione disciplinate dalla legge 14 novembre 1941, n. 1442, non rientrano tra le agenzie d'affari di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.