Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6-bis. Il regolamento recante la disciplina sull'accesso all'attività di trasportatore su strada di cui al Regolamento (CE) 1071/2009, non si applica alle imprese che esercitano l'attività di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 1,5 tonnellate».