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Legislatura XVI

Proposta emendativa 15.2. in Assemblea riferita al C. 4933-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 14/02/2012  [ apri ]
15.2.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-quinquies. Alla scadenza del terzo quadriennio di servizio ovvero alla scadenza della proroga concessa ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, i giudici di pace in servizio che hanno ottenuto l'esito positivo del giudizio di idoneità di cui al comma 2-bis del presente articolo sono rinnovati nell'incarico per ulteriori tre mandati della durata di quattro anni ciascuno. Resta salva la cessazione dalle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di età».