Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
«7-bis – 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 37 del codice della navigazione è aggiunto il seguente:
3-bis. Il concessionario subentrante è obbligato a corrispondere al concessionario uscente un indennizzo pari al valore dell'azienda compresi i manufatti, le strutture e le attrezzature esistenti nella concessione ed impiegate nell'attività. La consegna dell'area demaniale è condizionata all'avvenuta corresponsione dell'indennità».