Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 7-bis.
1, I commi 1 e 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura è l'Autorità cui compete ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 il coordinamento delle attività di controllo previste dal citato regolamento comunitario, avvalendosi per lo svolgimento di tali funzioni del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera.
2. Il coordinamento tecnico ed operativo delle attività di cui al comma 1 compete al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera».