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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.032. in Assemblea riferita al C. 4925-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/10/2012  [ apri ]
9.032.
inammissibile

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
  Art. 10. – (Modifiche alla legge 15 dicembre 2011, n. 217 – Legge comunitaria 2010). – 1. All'articolo 11, comma 2, della legge 15 dicembre 2011, n. 217, l'alinea è sostituito dal seguente:
  «2. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la semplificazione normativa, per le politiche europee e per il turismo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime secondo i seguenti principi e criteri direttivi:».

  2. All'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  «6-bis. I beni e le pertinenze del demanio marittimo assentiti in concessione per l'esercizio delle attività con finalità turistico ricreative indicate all'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, non destinati all'esercizio di una pubblica funzione, sono trasferiti al patrimonio disponibile dello Stato. I beni sono posti in vendita al prezzo di mercato stabilito dall'Agenzia del Demanio previo esercizio del diritto di prelazione da parte del concessionario manifestato entro novanta giorni dalla comunicazione del prezzo di vendita. L'acquisto deve essere effettuato entro sei mesi dalla comunicazione del prezzo di vendita. Decorsi i termini indicati al secondo e al terzo periodo, in assenza di esercizio del diritto di prelazione ovvero di acquisto, i beni vengono posti all'asta secondo le norme ordinarie di contabilità dello Stato con decorrenza dal giorno 1o gennaio 2016. Sui beni aventi natura di lido e spiaggia è costituita servitù di pubblico passaggio per l'accesso al mare. Le presenti disposizioni non si applicano alle concessioni aventi ad oggetto strutture destinate alla nautica da diporto. Le contestazioni avverso il prezzo di vendita spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario competente per territorio e sono proposte con le modalità previste dall'articolo 702-bis del codice di procedura civile entro trenta giorni dalla comunicazione a pena di decadenza. L'azione giudiziaria non comporta la sospensione della procedura di vendita».