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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.031. in Assemblea riferita al C. 4925-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/10/2012  [ apri ]
9.031.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
  Art. 10. – 1. Al fine di armonizzare la normativa interna alle regole presenti in altri Stati membri e rimuovere discrezionalità nell'applicazione dei principi di libero scambio e stabilimento, il Governo è delegato ad adottare, con apposito decreto legislativo da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il riordino complessivo della tassazione derivante da attribuzione dei saldi attivi di rivalutazione riarmonizzando le vigenti norme, anche a valere sulle interpretazioni delle stesse, vigenti, con le previsioni di cui all'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi.

  2. Sono conseguentemente abrogati:
   a) l'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 24 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;
   b) il terzo comma dell'articolo 8 della legge 19 marzo 1983, n. 72;
   c) il comma 4 dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 408;
   d) il comma 4 dell'articolo 26 della legge 30 dicembre 2011, n. 413;
   e) il comma 4 dell'articolo 13 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
   f) il comma 23 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

  armonizzando le vigenti norme, anche a valere sulle interpretazioni delle stesse vigenti, con le previsioni di cui all'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi.

  3. In ragione di tale armonizzazione, e per ragioni di sistematicità, il comma 6 dell'articolo 47 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, è sostituito dal seguente:
  «6. In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui l'aumento è avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, per la quota di essi non accantonata in sospensione d'imposta, la riduzione del capitale esuberante successivamente deliberata è considerata distribuzione di utili; la riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, per la quota di essi non accantonata in sospensione d'imposta, a partire dal meno recente».