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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.500. in Assemblea riferita al C. 4925-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/10/2012  [ apri ]
5.500.
approvato

  Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Art. 5.
(Consultazione delle Camere su accordi e decisioni in materia economica e finanziaria).

  1. L'articolo 4-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, è sostituito dal seguente:

Art. 4-bis.
(Attuazione degli atti di indirizzo delle Camere).

  1. Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio dell'Unione europea ovvero nelle relazioni con altre istituzioni dell'Unione europea tenga conto degli indirizzi definiti dalle Camere in esito all'esame preventivo di progetti legislativi o di altri atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 nonché su ogni tipo di informativa, atto o questione relativi all'Unione europea.
  2. Il Ministro competente riferisce tempestivamente alle Camere, o alle competenti Commissioni parlamentari, del seguito dato agli indirizzi di cui al comma 1 e, nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi agli indirizzi medesimi, fornisce le appropriate motivazioni della posizione assunta.

  1. Dopo l'articolo 4-quater della legge 4 febbraio 2,005, n. 11, è inserito il seguente:
  «Art. 4-quinquies. – (Consultazione delle Camere su accordi e decisioni in materia economica e finanziaria). – Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4-bis, il Governo informa tempestivamente le Camere di ogni iniziativa volta alla conclusione di accordi tra Stati membri dell'Unione europea che prevedano l'introduzione o il rafforzamento di regole in materia finanziaria o monetaria o comunque producano conseguenze rilevanti sulla finanza pubblica.
  2. Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia nella fase di negoziazione degli accordi di cui al comma 1 tenga conto degli atti di indirizzo adottati dalle Camere. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi agli atti di indirizzo, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato riferisce tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso di accordi conclusi al di fuori delle disposizioni del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nonché in caso di modifica di precedenti accordi».

La Commissione