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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.5. in Assemblea riferita al C. 4909

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/02/2012  [ apri ]
2.5.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 123, comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: Il procuratore capo della Repubblica aggiungere le seguenti:, d'intesa con il Presidente del Tribunale, Conseguentemente:
al medesimo capoverso, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Presso ogni Tribunale è istituito un turno per ciascun giorno della settimana di uno o più giudici e di uno o più cancellieri per il giudizio direttissimo nei confronti degli arrestati.
dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I maggior oneri economici per la corresponsione dei compensi straordinari al personale della giustizia e della polizia giudiziaria ai fini dell'applicazione dell'articolo 558 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto, sono previsti a carico del Fondo unico giustizia di cui ai decreti-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, 13 novembre 2008, n. 181, con priorità nella quota parte destinata ai rispettivi Ministeri della giustizia e dell'interno.