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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.7. in Assemblea riferita al C. 4909

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/02/2012  [ apri ]
3.7.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) All'articolo 1, il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. Nei casi di cui all'articolo 656, comma 1, del codice di procedura penale, quando la pena detentiva da eseguire non è superiore a diciotto mesi, il pubblico ministero, salvo che debba emettere il decreto di sospensione di cui al comma 5 del citato articolo 656 del codice di procedura penale e salvo che ricorrano i casi previsti nel comma 9, lettera a), del medesimo articolo, sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro quindici giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere il beneficio di cui al comma 1. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. e successive modificazioni, l'esecuzione della pena avrà corso immediato.
3-bis. L'istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma precedente ovvero allo scopo nominato dal pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. La richiesta è corredata di un verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio, nonché, se il condannato è sottoposto a un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, della documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazione. Se l'istanza non è corredata dalla documentazione utile, questa, salvi i casi di inammissibilità, può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del magistrato di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5. Il magistrato di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza».