Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144)
All'articolo 6 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Anche in deroga a quanto previsto dal comma 2, gli utenti che attivano schede elettroniche (S.I.M.) abilitate al solo traffico telematico ovvero che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche o punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili possono essere identificati e registrati anche in via indiretta, attraverso sistemi di riconoscimento via SMS e carte di pagamento nominative. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere previste misure di maggior dettaglio o adottate ulteriori procedure semplificate anche negli altri casi previsti dal comma 2.».