Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Qualora un operatore di reti di comunicazione elettronica, per installare nuovi apparati di trasmissione e comunicazione elettronica, utilizzi preesistenti infrastrutture di rete poste sul livello stradale e nel sottosuolo, ivi compresi pozzetti, cavidotti, armadi di distribuzione e cabine pubbliche, nei centri e nuclei storici nonché nelle aree urbane contraddistinte da una elevata densità di fabbricati e dalla difficoltà di reperire idonei spazi per replicare analoghe infrastrutture, ha l'obbligo di condivisione degli spazi per realizzare la coubicazione con altri operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica, al fine di favorire l'offerta di connettività a banda larga ed ultralarga.